Le recenti normative sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili si rivolgono innanzitutto ai committenti e ai progettisti incaricati, ai quali vengono chiaramente richiesti la pianificazione, l’organizzazione ed il controllo della sicurezza nei cantieri, sollecitando quindi di occuparsi di sicurezza contemporaneamente alla progettazione architettonica dell’opera, e non a posteriori, a progettazione eseguita e magari a cantieri iniziati. Il D. Lgs. 81/08 prevede l’apporto di professionalità specifiche ed adeguatamente formate: il Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione.
La nomina dei coordinatori è obbligatoria nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese.
Il Coordinatore per la progettazione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione. I suoi compiti sono:
• la realizzazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
• la predisposizione del Fascicolo della Manutenzione.
Il piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento in cui, a seguito della descrizione delle lavorazioni di cantiere e del loro inquadramento spaziale e temporale, viene effettuata l’individuazione e la valutazione dei rischi, e sono conseguentemente identificati gli apprestamenti e i dispositivi di protezione individuale e collettivi necessari.
Il Coordinatore per l’Esecuzione deve essere nominato prima dell’affidamento dei lavori.
Deve vigilare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. E’ praticamente il “Direttore della Sicurezza del cantiere”.
L’organizzazione di Itaka, che si avvale di qualificati esperti, è in grado di offrire le figure sopra descritte.